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Articolo 17 - Risoluzione e/o revoca della concessione.


Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto Concedente (Comune di Treviso) ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di grave pubblico interesse, sono rimborsati al Concessionario (ATI):

- il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionatio (ATI);

- le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risolizione;

- un indennizzo, a titolo del risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire, valutato sulla base del piano economico - finanziario.

Le somme di cui sopra sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario (ATI) e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Qualora l'importo corrisposto dal Concedente (Comune di Treviso) al Concessionario (ATI) non permetta, sulla base del piano economico - finanziario presentato, il rimborso del debito residuo, il Concedente (Comune di Treviso) si impegna a versare al Cobcessionario (ATI) la differenza necessaria a coprire tale debito.

L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente (Comune di Treviso) di tutte le somme sopra previste.

Qualsiasi indennizzo che fosse dovuto al Concessionario (ATI) formerà oggetto di compensazione legale con i crediti dell'Amministrazione concedente (Comune di Treviso).

La quota di ammortamento dell'immobile è prevista pari al 3,33 per cento all'anno.


Commento: Nell'articolo assume importanza il concetto di "motivi di grave pubblico interesse" e il concetto di "piano economico - finanziario"

Se il rapporto di concessione si risolve perché il Comune di Treviso revoca la conessione NON per motivi di grave pubblico interesse, l'articolo 17 non trova applicazione. Quindi il Comune di Treviso non deve penali e quant'altro all'ATI.

Per piano - finanziario, ovvero "Piano economico - finanziario di gestione" all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 2008 di apprende che trattasi di "Piano Economico - Finanziario elaborato dal Concessionario (ATI) e unito alla Convenzione quale allegato D)"

Poiché il Dirigente del Comune di Treviso, dott. Francesco Carlomagno, ha frimato la convenzione 15 gennaio 2008, al Comune di Treviso resta l'unica possibilità non onerosa di revocare la concessione per motivi diversi dal grave pubblico interesse.

Esistono questi motivi?

Per me esiste un motivo valido che va individuato a partire dagli atti esposti nelle premesse che sono considerate parte integrante e sostanziale dell'atto 15 gennaio 2009. Elenchiamo le premesse in apposita pagina a cui si rinvia.



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Ai cittadini italiani quindi dico: "controllateci, incalzateci, fateci sentire il vostro fiato sul collo!" Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.

Richiesta

pubblica al Presidente della Provincia di Treviso e al Sindaco del Comune di Treviso, ai due Consigli Provinciale e Comunale, di assunzione di delibera e di rilascio di dichiarazione riguardante il tipo di opera che verrà realizzata in Project financing denominata "Park Vittoria", alla sua permanente destinazione futura, con specifica esclusione di progetto di cambio di destinazione d'uso dell'adiacente Istituto Tecnico Jacopo Riccati, per la quale nuova destinazione d'uso il Park Vittoria diventasse, in tutto o in parte, pertinenza di un progetto di Hotel o simile. Individuazione precisa del tipo di opera definita "strategica" nelle dichiarazioni pubbliche del Sindaco Gobbo.

Molti Amministratori pubblici, in caso di danni provocati dalla realizzazione del Park Vittoria, dovranno rispondere anche personalmente, in solido e illimitatamente, anche se loro fanno affidamento sulle polizze pagate con il pubblico denaro.

L'affidamento in locazione pluriennale di tutto o parte dell'area interrata di parcheggio a privati assegnatari di box avrebbe analogia con gli alloggi di edilizia residenziale pubblica non suscettibili di godimento contemporaneo e collettivo, ma solo di godimento individuale sulla base dell'assegnazione del singolo box. L'opera è considerata pubblica in senso stretto se si connota per la fruibilità da parte di un numero potenzialmente indeterminato di soggetti. Essi dovrebbero di conseguenza risultare utenti, anche abituali, ma non assegnatari. In presenza di utenti assegnatari il Park Vittoria al più potrebbe essere considerato come opera privata di pubblica utilità.

I bilanci, da soli, non consentiranno mai di rispondere per il risarcimento di probabili danni arrecati ai confinati, proprietari e abitanti, al Park Vittoria. Quindi risponderanno gli Amministratori!

Non si realizzano opere sotterranee assolutamente impermeabili e non si governano i percorsi delle vene d'acqua sotterranee, con la conseguenza che l'area perimetrale destinata al Park Vittoria, ora asciutta e salubre, potrà diventare umida e alterare lo stato degli immobili non solo adiacenti la piazza.