Articolo 10 - Ritrovamenti archeologici.
Il Concessionario (ATI), nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle prescrizioni e raccomandazioni che saranno stabilite dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici e/o dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, del cui parere dovrà essere corredato il progetto esecutivo.
Qualora, nel corso dei lavori, dovessere venire alla luce reperti archeologici il Concessionario (ATI) è obbligato a sospendere i lavori nell'area interessata e a darne immediata comunicazione alla competente Soprintendenza ed agli Uffici Tecnici del Comune.
Qualora, a seguito dei ritrovamenti archeologici, sorgano oneri imprevisti il Concessionario (ATI) avrà diritto ad una proroga del termine di ultimazione dei lavori e dal ristoro dei maggiori oneri subiti, calcolati sulla base dell'elenco prezzi allegato al capitolato del progetto esecutivo, mediante il prolungamento del periodo di concessione gratuita di un anno per ogni importo di maggiori oneri pari ad un trentesimo del costo dell'opera.
Qualora l'importanza e l'estensione dei ritrovamenti archeologici rendesse possibile l'utilizzazione dell'area in misura tale da consentire la realizzazione di un numero di posti auto non inferiore all'80% del numero previsto all'articolo 3 della presente convenzione, nulla potrà essere richiesto dal Concessionario (ATI) al Concedente (Comune di Treviso).
Qualora l'importanza e l'estensione dei ritrovamenti archeologici rendesse possibile l'utilizzazione dell'area in misura tale da consentire la realizzazione di un numero di posti auto inferiore all'80% del numero previsto all'articolo 3 gli accordi della presente convenzione dovranno essere rinegoziati dalle parti.
Qualora l'importanza e l'estensione dei ritrovamenti archeologici rendesse impossibile l'utilizzazione dell'area o qualora non si raggiungessero gli accordi di cui al comma precedente, il Concedente (Comune di Treviso) sarà tenuto a corrispondere al Concessionario (ATI) il 50% dei costi sostenuti, fino ad un importo massimo da corrispondere di Euro 387.340,00, sempre tenuto conto delle modalità e degli importi dell'articolo 5 del presente atto.
Commenti:
Oltre a rilevare che la Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, sebbene citata nel primo comma di questo articolo 10, nel resto dell'articolo 10 non è più considerata, per cui l'esistenza sul perimetro dell'interrato di casa mia (fine 1300) non viene valutata né in questo articolo 10, né forse nel resto della convenzione 15 gennaio 2008, e se non valutata significa che non sarà considerata nel corredo al progetto esecutivo, occorre chiedersi come tale progetto esecutivo sia in corso di redazione.
Cosa va inteso per progetto esecutivo? Nelle difinizioni all'articolo 1 per "progetto del parcheggio", vedasi fine pagina 6, si definisce: "Il progetto definitivo ed esecutivo del parcheggio sotterraneo in struttura" e altro non si aggiunge.
All'inizio della precedente pagina 5 viene definito il "numero dei posti auto in struttura" usando l'espressione: "320 posti auto circa previsti e realizzati nel parcheggio multipiano in struttura." 40 riferiti a 320 circa, va inteso una definizione di circa. 320 circa sono 40 per la combinazione degli articoli 10 e 3 della convenzione.
Per due volte nell'articolo 10 si fa riferimento all'articolo 3 considerando 40 posto auto da sublocare in diritto di superficie, ecc.
Stante la qualità dell'atto 15 gennaio 2008 è necessario considerare gli atti indicati in premessa e considerati parte integrante e sostanziale dell'atto richiesto di far constare per atto pubblico al Dott. Otello Paraluppi.
Nonostante gli atti in premessa datati 23 aprile e 19 giugno 2002, 12 e 19 luglio 2003, 1° ottobre e 6 novembre 2007 occorre che ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti firmatarie la convenzione 15 gennaio 2008, si possa dimostrare che le quantità definite all'articolo 10 che rinvia all'articolo 3 siano diverse da 40 posti auto.
Intanto, limitatamente all'articolo 10 le parti hanno sottoscritto una quantità riferita a 40, 32 o 20 posti auto.
Al fine di determinare che il Concedente (Comune di Treviso) sarà tenuto a corrispondere al Concessionario (ATI) il 50% dei costi sostenuti, fino ad un importo massimo da corrispondere di Euro 387.340,00, occorre accertare che se l'articolo 10 vale e allora la quantità dell'opera da eseguire riguarda 40 posti auto.
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Svolta
Ai cittadini italiani quindi dico: "controllateci, incalzateci, fateci sentire il vostro fiato sul collo!" Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.
Richiesta
pubblica al Presidente della Provincia di Treviso e al Sindaco del Comune di Treviso, ai due Consigli Provinciale e Comunale, di assunzione di delibera e di rilascio di dichiarazione riguardante il tipo di opera che verrà realizzata in Project financing denominata "Park Vittoria", alla sua permanente destinazione futura, con specifica esclusione di progetto di cambio di destinazione d'uso dell'adiacente Istituto Tecnico Jacopo Riccati, per la quale nuova destinazione d'uso il Park Vittoria diventasse, in tutto o in parte, pertinenza di un progetto di Hotel o simile. Individuazione precisa del tipo di opera definita "strategica" nelle dichiarazioni pubbliche del Sindaco Gobbo.
Molti Amministratori pubblici, in caso di danni provocati dalla realizzazione del Park Vittoria, dovranno rispondere anche personalmente, in solido e illimitatamente, anche se loro fanno affidamento sulle polizze pagate con il pubblico denaro.
L'affidamento in locazione pluriennale di tutto o parte dell'area interrata di parcheggio a privati assegnatari di box avrebbe analogia con gli alloggi di edilizia residenziale pubblica non suscettibili di godimento contemporaneo e collettivo, ma solo di godimento individuale sulla base dell'assegnazione del singolo box. L'opera è considerata pubblica in senso stretto se si connota per la fruibilità da parte di un numero potenzialmente indeterminato di soggetti. Essi dovrebbero di conseguenza risultare utenti, anche abituali, ma non assegnatari. In presenza di utenti assegnatari il Park Vittoria al più potrebbe essere considerato come opera privata di pubblica utilità.
I bilanci, da soli, non consentiranno mai di rispondere per il risarcimento di probabili danni arrecati ai confinati, proprietari e abitanti, al Park Vittoria. Quindi risponderanno gli Amministratori!
Non si realizzano opere sotterranee assolutamente impermeabili e non si governano i percorsi delle vene d'acqua sotterranee, con la conseguenza che l'area perimetrale destinata al Park Vittoria, ora asciutta e salubre, potrà diventare umida e alterare lo stato degli immobili non solo adiacenti la piazza.
