Access to the site www.mariomalaguti.it

Articolo 7 - Obblighi del Concessionario.


Per la realizzazione e la gestione del parcheggio in struttura:

- entro 30 giorni dalla ultimazione dei procedimenti, previsti dagli articoli 95 e 96 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., il Concessionario (ATI) provvederà a presentare al Comune e agli altri enti interessati, il progetto definitivo per il rilascio delle necessarie autorizzazioni;

- i progetti definitivo ed esecutivo dovranno essere costituiti da quanto previsto al Titolo III, Capo II, sezione quarta, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

- il Concessionario (ATI) si impegna alla redazione del progetto esecutivo, secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo II, sezione quarta, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 entro 30 giorni dall'approvazione del progetto definitivo, esclusi i tempi tecnici necessari per l'acquisizione dei pareri;

- i progetti definitivo ed esecutivo dovranno essere elaborati, per quanto tecnicamente possibile, tenendo conto dell'esigenza del mantenimento, durante l'esecuzione dei lavori, della viabilità pubblica e privata, nonché del mantenimento in servizio di tutte le utenze, esistenti secondo quanto indicato nel progetto preliminare e relativo cronoprogramma;

- la consegna dell'area dovrà avvenire dopo l'approvazione del progetto esecutivo e dopo il rilascio di tutte le autorizzazioni e la loro entrata in vigore. L'area sovrastante il parcheggio sarà messa a disposizione del Concessionario (ATI) per l'allestimento del cantiere una settimana prima dell'inizio dei lavori;

- il Concessionario (ATI) dovrà pubblicizzare l'inizio all'esecuzione ai lavori, entro due giorni dalla consegna dell'area, i lavori dovranno iniziare entro sette giorni dalla consegna dell'area;

- i lavori relativi alle opere in oggetto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati progettuali approvati, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dal Concessionario (ATI) variazioni od addizioni senza la preventiva approvazione del Concedente;

- il Concessionario (ATI), in sede di progettazione e realizzazione dell'opera, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti al momento, che disciplinano la costruzione di opere del tipo di quelle oggetto della presente convenzione;

- il Concessionario (ATI), sul soprassuolo dell'area oggetto della presente convenzione, dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla realizzazione della sistemazione superficiale secondo quanto previsto dal progetto esecutivo;

- tutte le opere previste dalla presente convenzione dovranno essere eseguite entro 730 giorni dalla data del verbale di inizio lavori. Eventuali imprevisti o cause di forza maggiore che impongano il procrastinarsi di tale data, dovranno essere comunicati al Concedente, che si riserva la facoltà di valutarne la fondatezza ed autorizzare il maggior periodo necessario;

- l'ultimazione delle opere dovrà risultare da apposita certificazione redatta dal Concedente;

- la gestione del servizio dovrà essere avviata entro e non oltre dieci giorni dall'ultimazione delle opere risultante dalla sopra indicata certificazione e dopo l'ottenimento di tutti i permessi e tutte le licenze necessarie alla gestione;

- per la parte dei lavori non eseguita direttamente, il Concessionario (ATI) è tenuto al rispetto della normativa vigente, nazionale e comunitaria, la percentuale dei lavori eseguiti da terzi è indicata nella misura del 30%. In ogni caso, le imprese esecutrici dei lavori devono essere in possesso delle necessarie certificazioni SOA per la realizzazione del parcheggio in struttura;

- il Concessionario (ATI) si obbliga ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, previdenziali ed assunzioni obbligatorie;

- il Concessionario (ATI) si obbliga, altresì, ad applicare ed a far applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per gli operai dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini;

- i suddetti obblighi dovranno vincolare le imprese appaltatrici dei lavori anche se non siano aderenti alle assicurazioni di rappresentanza o recedano da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura o dimensione di ciascuna impresa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale;

- sarà, altresì, obbligo del Concessionario (ATI) curare che nell'esecuzione dei lavori vengano adottati, dalle imprese appaltatrici, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, restandone comunque sollevato il Concedente;

- il Concessionario (ATI) si assume l'onere relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle porzioni interessate dai volumi indispensabili per l'accesso e la fuoriuscita delle autovetture, nonché le porzioni necessarie per l'accesso all'impianto e quelle destinate al traffico veicolare e pedonale relative alla funzionalità del parcheggio;

- il Concessionario (ATI) ha la facoltà di costituire una società di progetto per la gestione della concessione, ai sensi dell'articolo 37 - quinquies della Legge 11 febbraio 1994, n. 109;

- il Concessionario (ATI) dovrà tutelare il manufatto rispetto ad eventuali infiltrazioni di fluidi provenienti dal sedime stradale, dal terrapieno o dalle reti tecnologiche ad esso adiacenti;

- dovrà inoltre essere osservata la vigente normativa in materia di scarichi ed immissioni in genere (acqua, gas, rumori, etc.);

- il Concessionario (ATI), inoltre, rimane obbligato ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;

- il Concessionario (ATI), prima dell'entrata in funzione del parcheggio, dovrà provvedere all'installazione ed al successivo mantenimento, a propria cura e spese, in prossimità degli accessi e delle vie adiacenti e di accesso, di apposita segnaletica stradale di individuazione e di indirizzamento al parcheggio, previo accordo col Concedente;

- durante tutto il periodo di durata della concessione, il Concessionario (ATI) dovrà eseguire, a propria cura e spese, tutte le opere di manutenzione, ordinaria e straordinaria del parcheggio in struttura, necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento del parcheggio ed il buono stato di conservazione dell'edificio e degli impianti nel parcheggio in struttura. Tutto questo secondo il programma di manutenzione allegato al progetto esecutivo, in modo da consegnare al Concedente, al termine della concessione, l'edificio e gli impianti fissi, in ottime condizioni di conservazione e di funzionamento. Le spese per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della soletta di copertura e delle relative strutture portanti del parcheggio in struttura saranno a totale carico del Concessionario (ATI). La sostituzione delle opere di impermeabilizzazione, che non siano determinate da cause imputabili al Concedente, saranno a totale carico del Concessionario (ATI), compreso smantellamento e ripristino delle opere sovrastanti.

- il Concessionario (ATI) dovrà provvedere ad eseguire quelle opere, la cui realizzazione si rendesse necessaria a seguito dell'introduzione di nuove disposizioni legislative, affinché il parcheggio interrato risulti in ogni momento in perfette condizioni di efficienza e di sicurezza;

il Concessionario (ATI) si impegna, inoltre, ad apportare alla totalità degli impianti del parcheggio interrato tutte le modifiche che dovessero rendersi necessarie per adeguare la struttura alle normative in vigore nel periodo della concessione. Tali modifiche dovranno essere tempestivamente eseguite a cura e spese del Concessionario (ATI), previa comunicazione ed approvazione da parte del Concedente;

- nel caso in cui il Concedente istituisse ed attivasse il Centro Controllo Parcheggi per la gestione della segnaletica di avvio e della monetica dei parcheggi di uso pubblico, il Concessionario (ATI) dovrà a propria cura e spese predisporre gli impianti di allacciamento fino al confine esterno del parcheggio e collegarsi al suddetto Centro mediante linee telefoniche dedicate, o altro sistema di trasmissione dei dati. A tal fine il Concessionario (ATI) si impegna a fornire i dati necessari per il sistema di indirizzamento al parcheggio (stato di occupazione, modalità di esazione, ecc.). Il Concedente si impegna a fornire le specifiche di interfacciamento tra il Centro Controlli Parcheggi ed il parcheggio oggetto della presente convenzione per la parte di competenza.



Alto


Menu

Sulla penale

Pagine 2002 e seg.

Fotografie

Link

Comune di Treviso

Cambiare il foglio di stile attivo a:

Validazioni

Blog

Il blog parkvittoria per i Revisori, i Sindaci, gli Amministratori e i Funzionari, e per gli elettori Lega Nord dipendenti.

Svolta

Ai cittadini italiani quindi dico: "controllateci, incalzateci, fateci sentire il vostro fiato sul collo!" Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.

Richiesta

pubblica al Presidente della Provincia di Treviso e al Sindaco del Comune di Treviso, ai due Consigli Provinciale e Comunale, di assunzione di delibera e di rilascio di dichiarazione riguardante il tipo di opera che verrà realizzata in Project financing denominata "Park Vittoria", alla sua permanente destinazione futura, con specifica esclusione di progetto di cambio di destinazione d'uso dell'adiacente Istituto Tecnico Jacopo Riccati, per la quale nuova destinazione d'uso il Park Vittoria diventasse, in tutto o in parte, pertinenza di un progetto di Hotel o simile. Individuazione precisa del tipo di opera definita "strategica" nelle dichiarazioni pubbliche del Sindaco Gobbo.

Molti Amministratori pubblici, in caso di danni provocati dalla realizzazione del Park Vittoria, dovranno rispondere anche personalmente, in solido e illimitatamente, anche se loro fanno affidamento sulle polizze pagate con il pubblico denaro.

L'affidamento in locazione pluriennale di tutto o parte dell'area interrata di parcheggio a privati assegnatari di box avrebbe analogia con gli alloggi di edilizia residenziale pubblica non suscettibili di godimento contemporaneo e collettivo, ma solo di godimento individuale sulla base dell'assegnazione del singolo box. L'opera è considerata pubblica in senso stretto se si connota per la fruibilità da parte di un numero potenzialmente indeterminato di soggetti. Essi dovrebbero di conseguenza risultare utenti, anche abituali, ma non assegnatari. In presenza di utenti assegnatari il Park Vittoria al più potrebbe essere considerato come opera privata di pubblica utilità.

I bilanci, da soli, non consentiranno mai di rispondere per il risarcimento di probabili danni arrecati ai confinati, proprietari e abitanti, al Park Vittoria. Quindi risponderanno gli Amministratori!

Non si realizzano opere sotterranee assolutamente impermeabili e non si governano i percorsi delle vene d'acqua sotterranee, con la conseguenza che l'area perimetrale destinata al Park Vittoria, ora asciutta e salubre, potrà diventare umida e alterare lo stato degli immobili non solo adiacenti la piazza.