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Articolo 5 - Durata della concessione.


La concessione ha effetto dalla data di stipulazione del presente atto e scadrà, senza necessità di disdetta alcuna, decorsi 30 anni dalla data di emissione del certificato di collaudo del parcheggio interrato in struttura.

Il termine della scadenza della concessione potrà essere prorogato sulla base di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 - bis, della Legge n. 109/94.


Lettura agevolata:

La concessione ha effetto dalla data di stipulazione del presente atto: 15 gennaio 2008 e scadrà, senza necessità di disdetta alcuna, decorsi 30 anni dalla data di emissione del certificato di collaudo del parcheggio interrato in struttura.

Il termine della scadenza della concessione potrà essere prorogato sulla base di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 - bis, della Legge n. 109/94, che prevede:

Art. 19. (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)

2-bis. L'amministrazione aggiudicatrice (ATI), al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario (ATI), può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato.I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice (ATI) a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario (ATI) può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario (ATI), la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente (Comune di Treviso). Nel caso di recesso del concessionario (ATI) si applicano le disposizioni dell'articolo 37-septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n. 166 del 2002)

Cosa prevede l'Art. 37-septies. (Risoluzione)? Prevede che:

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente (Comune di Treviso) ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario (ATI) e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

3. La efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente (Comune di Treviso) di tutte le somme previste dai commi precedenti.

Quale portata ha quanto sopra per il Sindaco Gobbo? Ogni conclusione a suo tempo!



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Ai cittadini italiani quindi dico: "controllateci, incalzateci, fateci sentire il vostro fiato sul collo!" Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.

Richiesta

pubblica al Presidente della Provincia di Treviso e al Sindaco del Comune di Treviso, ai due Consigli Provinciale e Comunale, di assunzione di delibera e di rilascio di dichiarazione riguardante il tipo di opera che verrà realizzata in Project financing denominata "Park Vittoria", alla sua permanente destinazione futura, con specifica esclusione di progetto di cambio di destinazione d'uso dell'adiacente Istituto Tecnico Jacopo Riccati, per la quale nuova destinazione d'uso il Park Vittoria diventasse, in tutto o in parte, pertinenza di un progetto di Hotel o simile. Individuazione precisa del tipo di opera definita "strategica" nelle dichiarazioni pubbliche del Sindaco Gobbo.

Molti Amministratori pubblici, in caso di danni provocati dalla realizzazione del Park Vittoria, dovranno rispondere anche personalmente, in solido e illimitatamente, anche se loro fanno affidamento sulle polizze pagate con il pubblico denaro.

L'affidamento in locazione pluriennale di tutto o parte dell'area interrata di parcheggio a privati assegnatari di box avrebbe analogia con gli alloggi di edilizia residenziale pubblica non suscettibili di godimento contemporaneo e collettivo, ma solo di godimento individuale sulla base dell'assegnazione del singolo box. L'opera è considerata pubblica in senso stretto se si connota per la fruibilità da parte di un numero potenzialmente indeterminato di soggetti. Essi dovrebbero di conseguenza risultare utenti, anche abituali, ma non assegnatari. In presenza di utenti assegnatari il Park Vittoria al più potrebbe essere considerato come opera privata di pubblica utilità.

I bilanci, da soli, non consentiranno mai di rispondere per il risarcimento di probabili danni arrecati ai confinati, proprietari e abitanti, al Park Vittoria. Quindi risponderanno gli Amministratori!

Non si realizzano opere sotterranee assolutamente impermeabili e non si governano i percorsi delle vene d'acqua sotterranee, con la conseguenza che l'area perimetrale destinata al Park Vittoria, ora asciutta e salubre, potrà diventare umida e alterare lo stato degli immobili non solo adiacenti la piazza.