Articolo 3 - Oggetto della convenzione.
La presente convenzione ha per oggetto la progettazione, costruzione e gestione del parcheggio in struttura nel sedime dell'area descritto in premessa, così come individuata nella planimetria che, unita al presente atto quale allegato C), ne costituisce parte integrante.
Tutte le opere e gli impianti del parcheggio in struttura fissi o mobili, raealizzati dal Concessionario in forza del presente atto, ivi compresi quelli realizzati nel corso del periodo di durata della concessione, nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze e quanto altro costruito ed installato dal predetto Concessionario o dai suoi aventi causa nel parcheggio oggetto della presente convenzione, verranno riconsegnati al Comune al momento della estinzione della concessione per scadenza del termine sopra indicato e senza corrispettivo indennizzo alcuno.
Nel caso di perimento del parcheggio, il Concessionario è tenuto a ricostruire il parcheggio con i fondi derivanti dall'indennizzo dell'assicurazione. Nel caso di parziale e/o totale perimento dovut(a)o a cause non imputabili al Concessionario e successiva impossibilità di ricostruzione della struttura per motivi tecnici o mancata economicità, la concessione si estingue automaticamente, previo accordo tra le parti, senza indennità alcuna da parte del Concedente a favore del Concessionario o dei suoi aventi causa.
Tutte le opere eseguite nell'area che sovrasta il parcheggio diverranno di proprietà comunale all'atto stesso della loro esecuzione e installazione, senza necessità di atto di trasferimento, fatta eccezione per i manufatti di pertinenza funzionale del parcheggio (rampe, sbarco scale ascensori, griglie di aerazione, ecc.) che seguono la disciplina di cui al precedente paragrafo. Si chiede: "Quale disciplina nel precedente paragrafo?"
I 40 posti auto in diritto di superficie per 90 anni realizzati dal Concessionario in forza del presente atto, ivi comprese le opere realizzate nel corso del periodo di durata del diritto di superficie, nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze e quanto altro costruito e installato dal Concessionario o dai suoi aventi causa, diverranno de jure di proprietà del Comune al momento della estinzione del diritto di superficie e senza corrispettivo indennizzo alcuno. Si chiede: "Esiste un altro punto in questo articolo 3 nel quale si precisi un numero di posti auto? E se non esiste in questo articolo 3 un altro valore rispetto ai 40 posti auto in diritto di superficie per 90 anni, non è a 40 che vanno riferite le percentuali del successivo articolo 10, che sono 80% e 50% pari a 32 posti auto e a 20 posti auto? Ma se mi sbaglio qualcuno mi corregerà!"
Il Concessionario porà utilizzare la concessione a garanzia dei finanziamenti concessi da istituti di credito per la realizzazione dell'opera stessa.
Devo chiedere aiuto. Temo di essere entrato in un giro di collegamenti dai quali non so districarmi. Questo atto mi si rivela un documento con troppi punti che non capisco. Mi chiedo se in questo articolo 3 non emerga un primo motivo per il quale l'atto è nullo. Saranno i miei prossimi 69 anni!
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Svolta
Ai cittadini italiani quindi dico: "controllateci, incalzateci, fateci sentire il vostro fiato sul collo!" Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.
Richiesta
pubblica al Presidente della Provincia di Treviso e al Sindaco del Comune di Treviso, ai due Consigli Provinciale e Comunale, di assunzione di delibera e di rilascio di dichiarazione riguardante il tipo di opera che verrà realizzata in Project financing denominata "Park Vittoria", alla sua permanente destinazione futura, con specifica esclusione di progetto di cambio di destinazione d'uso dell'adiacente Istituto Tecnico Jacopo Riccati, per la quale nuova destinazione d'uso il Park Vittoria diventasse, in tutto o in parte, pertinenza di un progetto di Hotel o simile. Individuazione precisa del tipo di opera definita "strategica" nelle dichiarazioni pubbliche del Sindaco Gobbo.
Molti Amministratori pubblici, in caso di danni provocati dalla realizzazione del Park Vittoria, dovranno rispondere anche personalmente, in solido e illimitatamente, anche se loro fanno affidamento sulle polizze pagate con il pubblico denaro.
L'affidamento in locazione pluriennale di tutto o parte dell'area interrata di parcheggio a privati assegnatari di box avrebbe analogia con gli alloggi di edilizia residenziale pubblica non suscettibili di godimento contemporaneo e collettivo, ma solo di godimento individuale sulla base dell'assegnazione del singolo box. L'opera è considerata pubblica in senso stretto se si connota per la fruibilità da parte di un numero potenzialmente indeterminato di soggetti. Essi dovrebbero di conseguenza risultare utenti, anche abituali, ma non assegnatari. In presenza di utenti assegnatari il Park Vittoria al più potrebbe essere considerato come opera privata di pubblica utilità.
I bilanci, da soli, non consentiranno mai di rispondere per il risarcimento di probabili danni arrecati ai confinati, proprietari e abitanti, al Park Vittoria. Quindi risponderanno gli Amministratori!
Non si realizzano opere sotterranee assolutamente impermeabili e non si governano i percorsi delle vene d'acqua sotterranee, con la conseguenza che l'area perimetrale destinata al Park Vittoria, ora asciutta e salubre, potrà diventare umida e alterare lo stato degli immobili non solo adiacenti la piazza.
